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Comunicazione relativa al CUMULO DEL BONUS FISCALE TRANSIZIONE_5.0.

Data:
11/03/2025

Settori:

Beneficiario:
PMI

Spettabile Impresa Cliente,
Vi preghiamo di leggere attentamente la Comunicazione a seguire relativa al
CUMULO DEL BONUS FISCALE TRANSIZIONE_5.0.

Recentemente il MIMIT ha pubblicato nuove FAQ sull’articolato bonus TRANSIZIONE_5.0, con un focus specifico sulla questione della cumulabilità del Credito d’Imposta 5.0. in caso di investimenti già agevolati con altre misure (es. ZES_2024 o bando INDUSTRIA_ 2023).
Le FAQ in questione, pur confermando che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo del progetto, nel riportare un esempio di calcolo del beneficio 5.0 prendono, come base del conteggio, non già il totale investimento sostenuto, ma esclusivamente la parte non coperta dall’agevolazione principale:


nel caso di un investimento agevolato da ZES_2025 per il quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi


Questa interpretazione sembra quindi indicare che il calcolo dell’agevolazione vada fatto sulla c.d. “parte residua” cioè su ciò che resta libero dell’importo totale, al netto dell’incentivo già fruito.
Si tratta di un argomento lungamente dibattuto ma mai definitivamente chiarito da parte degli Enti, anche a causa della contraddittorietà di alcuni dispositivi normativi, in palese contrasto tra di loro.
Nel caso specifico, tuttavia, poiché la pubblicazione delle FAQ invece di definire bene il calcolo ha creato nuovo dubbio interpretativo, abbiamo provveduto a più interpelli mirati sia c/o MIMIT che con Agenzia dell’Entrate, per i quali a breve attendiamo ulteriori e definitive risoluzioni.
Pertanto, nelle more di tali conferme ed a titolo prudenziale e cautelativo per le operazioni in gestione, preferiamo attenderci all’interpretazione meno vantaggiosa – cioè il calcolo della 2° agevolazione sulla base residuale dell’investimento - fermo restando che con la certezza, che ci auguriamo prossima, della agevolazione spettante sull’intero importo, provvederemo al ricalcolo.