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Data 31/12/2025

AVVISI PER L’IMPRESA NORME E VINCOLI SUGLI INCENTIVI-Dicembre 2025

AVVISI PER L’IMPRESA NORME E VINCOLI SUGLI INCENTIVI-Dicembre 2025

AVVISI PER L’IMPRESA
NORME E VINCOLI SUGLI INCENTIVI

con questa nuova rubrica AVVISI PER L’IMPRESA – Norme e Vincoli sugli Incentivi inauguriamo un ulteriore canale di informazione che esula dalla gestione delle pratiche a noi affidate e mira ad evidenziare obblighi o vincoli relativi alle agevolazioni finanziarie nazionali.
Focus specifico di AVVISI PER L’IMPRESA è di richiamare la vostra attenzione e quella dei Consulenti che già vi assistono per gli aspetti legali, fiscali o societari, sulle norme che riguardano la gestione o il mantenimento degli incentivi. Il taglio degli argomenti trattati, quindi, avendo scopo riepilogativo e non esustivo sarà estramamente sintetico senza tuttavia sacrificarne chiarezza e comprensibilità.
Partiamo quindi, in questa chiusura d’anno, con i due obblighi/vincoli di maggiore impatto sugli incentivi finanziari già concessi o da percepire, lieti di aggiungere un tassello informativo al consolidamento della nostra relazione.

1. Obbligo di trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute (L. 124/17 legge per la concorrenza e il mercato)
2. Polizza catastrofale

1 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Trasparenza per le erogazioni pubbliche ricevute - L. 124 del 4.08 2017, legge per la concorrenza e il mercato)
La legge per la concorrenza e il mercato (L. 124 del 4 agosto 2017) , al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra imprese e soggetti pubblici, ha introdotto l’obbligo di dare pubblicità alle erogazioni pubbliche ricevute, se queste sono pari o superiori a 10.000 euro.
Secondo la normativa, le imprese che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, siano essi in denaro o in natura, devono darne comunicazione pubblica.
L’obbligo di pubblicazione riguarda i contributi/sovvenzioni/ecc. già ricevuti/incassati nell’anno precedente di ammontare pari o superiore ad euro 10.000 cumulativamente parlando, vale a dire che l’importo deve essere determinato facendo riferimento ai benefici complessivamente ricevuti e non al singolo beneficio.
Tutte le Imprese quindi (comprese microimprese, società di persone, ditte individuali e soggetti che redigono bilancio in forma abbreviata) sono tenute alla pubblicazione dei benefici con modalità che variano a seconda della tipologia di bilancio che l’impresa è tenuta a redigere:
-Imprese con Bilancio Ordinario: devono assolvere all’obbligo di trasparenza includendo le informazioni nella Nota Integrativa del bilancio.
-Tutte le restanti imprese (comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa, le Associazioni, Onlus, Fondazioni): devono pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sul proprio sito internet, in una sezione accessibile al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno.
Relativamente ai contributi ricevuti nell’anno in corso, gli obblighi di pubblicità e trasparenza dovranno essere assolti entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di inosservanza dell’obbligo di trasparenza, le imprese possono incorrere in una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. Inoltre, è prevista una sanzione accessoria che obbliga l’impresa a procedere alla pubblicazione dei dati omessi.
Nel caso in cui un’impresa riceva una contestazione per mancato adempimento, essa deve procedere alla pubblicazione dei dati e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione; il mancato rispetto di questo termine comporta un’ulteriore sanzione, che prevede la restituzione integrale delle somme ricevute.
Erogazioni ricevute ed escluse dall’obbligo di pubblicazione
Sono escluse dalla disciplina sulla pubblicità delle erogazioni pubbliche:
-le agevolazioni fiscali di carattere generale (Agevolazioni accessibili a chiunque soddisfi i requisiti es. Credito d'imposta, Patent Box )
-le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
-gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato

2 OBBLIGO DI POLIZZA CATASTROFALE PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
La stipula di una polizza assicurativa contro eventi catastrofali è diventata requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza:
-dal 30 giugno 2025, per le Grandi imprese;
-dal 2 ottobre 2025, per le Medie imprese;
-dal 1° gennaio 2026, per Micro e Piccole imprese e le Imprese di pesca e acquacoltura.
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del MEF e del MIMIT.
L’obbligo riguarda tutte le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.
La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2023 prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Il MIMIT con il decreto 18.06.2025 ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali. L’elenco comprende importanti incentivi, come Smart & Start, i Contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l’economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital. Tuttavia, come chiarito dal MIMIT stesso (nota del 5.8.2025), il predetto decreto riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese con attutivi del MIMIT e, pertanto, l’elenco degli incentivi in esso riportati non è da ritenersi esaustivo in quanto è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, definita di concerto con altri Ministeri.
I rischi da assicurare sono:
a) alluvione, esondazione, inondazione // b) sisma // c) frana; sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina; la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).
Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (es.: business interruption).
Inoltre non sono coperti i danni:
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o inquinamento.

Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.