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Data 16/02/2026

COMUNICAZIONE- TRANS_5.0 “Comunicazione di conferma e completamento” termine ultimo 28 febbraio 2026 anche per le Domande in “lista di attesa” per il rifinanziamento.

COMUNICAZIONE- TRANS_5.0 “Comunicazione di conferma e completamento” termine ultimo 28 febbraio 2026 anche per le Domande in “lista di attesa” per il rifinanziamento.

TRANS_5.0
“Comunicazione di conferma e completamento” - termine ultimo 28 febbraio 2026 anche per le Domande in “lista di attesa” per il rifinanziamento.

LA COMUNICAZIONE RIGUARDA IN PARTICOLARE LE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO PRENOTAZIONE CIM_5.0 DOPO L’ESURIMENTO DEI FONDI (6.11.2025) E, PUR ESSENDO STATE DICHIARATE “TECNICAMENTE AMMISSIBILI”, SONO IN LISTA D’ATTESA PER IL RIFINANZIAMENTO

Questa Comunicazione riguarda le Aziende che hanno presentato la “Comunicazione preventiva” per il CIM TRANS_5.0 in data successiva al 6.11.2025, data in cui fu dichiarato l’esaurimento delle risorse.
Tali istanze, pur essendo state giudicate “tecnicamente ammissibili” risultano a tutt’oggi in lista di attesa di eventuali rifinanziamenti ma, di contro, ed in una situazione di totale incertezza sul credito atteso, hanno tempo fino al 28 febbraio per completare la procedura.
Tempi stretti, dunque, per rendicontare le pratiche CIM 5.0 in “lista d’attesa” e tecnicamente ammissibili (art. 38 del DL n. 19/2024); per tali imprese, infatti, la piattaforma del GSE per inviare le “Comunicazioni di conferma e completamento” è accessibile dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026 e fino al 28 febbraio 2026.
Il rispetto della tempistica però non dà nessuna certezza per ottenere il credito di imposta.
Come specificato dal GSE nel Comunicato 28.01.2026 l’avanzamento di queste istanze non comporta, allo stato attuale, il riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.
Sono 3 le date da cerchiare in rosso per le imprese nel “limbo” CIM_5.0
 31dicembre 2025 - Conclusione degli investimenti
La prima data rilevante è il 31 dicembre 2025, termine fissato per la conclusione degli investimenti. Ai sensi dell’ art. 38 del D.L. n.19/2024 sono ammissibili al CIM_5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Come indicato nel decreto interministeriale MIMIT-MEF del 24 luglio 2024, per data di completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone.
• 30 gennaio 2026 – primo giorno per inoltro “Comunicazione di completamento”
A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio imprese “nel limbo” CIM_5.0 risultate cioè solo rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità possono accedere alla Piattaforma del GSE per inviare le “Comunicazioni di conferma e completamento”.
Attraverso tale Comunicazione di conferma, contenente gli estremi delle fatture, l’impresa deve attestare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti.
• 28 febbraio 2026 – ultimo giorno per inoltro “Comunicazione di completamento”
La terza e ultima data da cerchiare in rosso è il 28 febbraio 2026, ultimo giorno utile per inviare le comunicazioni di completamento contenenti gli elementi identificativi del progetto di innovazione realizzato. Tale comunicazione è corredata tra l’altro:
1) dalla certificazione ex post, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.
2) da una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
3) dalla certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.